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L'accessibilità di un sito internet.                                

 

 
Si definisce accessibile un sito, quando lo stesso riesce a raggiungere dei parametri prestabiliti ottenuti da dei criteri indispensabili, affinché il disabile ottenga dei livelli alti di accessibilità. L'accessibilità si ottiene quando si rispettano degli articoli della legge Stanca, e principalmente quando il W3C , dopo aver testato singolarmente le pagine web viene rilasciato un logo da inserire all'interno delle pagine web.
 

Legge Stanca - numero 4 del 9 Gennaio 2004

Il 17 gennaio 2004 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 gennaio 2004, n. 4  "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"
nota come "Legge Stanca" in quanto derivante da un Disegno di Legge del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca che si è impegnato notevolmente affinché le strutture web, sia rese facilitate ai disabili visivi..
 
Tale legge
stabilisce l'obbligo per la Pubblica Amministrazione, nel caso vengano attivati nuovi siti o modificati siti esistenti, di rispettare i requisiti di accessibilità.

Ecco un estratto degli articoli più importanti (Gli articoli di legge solitamente vengono riportati uguali all’interno di qualunque pagina web):

Art.3
1.
La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

Art.4
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità [...]

Art. 9
1.
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

Scarica il testo completo della "Legge Stanca" in Word (Valido sia per gli ipo vedenti, che per i non vedenti) [Dimensione del file (33 KB)].

Collegamento al sito del parlamento per visualizzare il testo completo della legge Stanca del 9 gennaio 2004

 
Il livello di accessibilità previsto dalla legge Stanca

Il livello di accessibilità non è indicato nella Legge ma rinvia ad un successivo Decreto Ministeriale allo scopo di poter adeguare i requisiti tecnici necessari alla naturale evoluzione tecnologica.
 
Art. 11.
(Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal
regolamento di cui all'articolo 10:

  1. le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità; 
  2. le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti internet, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

Presso il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) è stata insediata una commissione presieduta dal Prof. Pierluigi Ridolfi che ha messo a punto uno studio che può essere considerato quale Bozza di Regolamento per la Legge Stanca.

Il 30 Luglio 2004 la Commissione ha pubblicato una seconda versione del Regolamento stesso, la quale tiene conto dei suggerimenti e dei commenti pervenuti dall'uscita della prima versione (maggio 2004) alla pubblicazione della seconda.

 

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