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Si definisce accessibile
un sito, quando lo stesso riesce a raggiungere dei parametri prestabiliti
ottenuti da dei criteri indispensabili, affinché il disabile ottenga dei
livelli alti di accessibilità. L'accessibilità si ottiene quando si
rispettano degli articoli della legge Stanca, e principalmente quando il W3C
, dopo aver testato singolarmente le pagine web viene rilasciato un logo da
inserire all'interno delle pagine web.
Legge Stanca - numero 4
del 9 Gennaio 2004
Il 17 gennaio 2004 è stata pubblicata in
Gazzetta Ufficiale la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"
nota come "Legge Stanca" in quanto derivante da un Disegno di Legge del
Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca che si è impegnato
notevolmente affinché le strutture web, sia rese facilitate ai disabili
visivi..
Tale legge stabilisce l'obbligo per la Pubblica Amministrazione,
nel caso vengano attivati nuovi siti o modificati siti esistenti, di rispettare i requisiti di accessibilità.
Ecco un estratto degli articoli più importanti (Gli articoli di legge
solitamente vengono riportati uguali all’interno di qualunque pagina web):
Art.3
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni
di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici,
alle aziende private concessionarie di servizi pubblici,
alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di
assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di
trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale
pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
Art.4
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono
stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica
di siti internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di
accessibilità [...]
Art. 9
1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge
comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste
dalle norme vigenti.
Il livello
di accessibilità previsto dalla legge Stanca
Il livello di accessibilità non è indicato nella
Legge ma rinvia ad un successivo Decreto Ministeriale allo scopo di poter
adeguare i requisiti tecnici necessari alla naturale evoluzione tecnologica.
Art. 11.
(Requisiti tecnici) 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone
disabili maggiormente
rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e
dei princìpi indicati dal
regolamento di cui all'articolo 10:
le linee guida recanti i requisiti tecnici e i
diversi livelli per l'accessibilità;
le metodologie tecniche per la verifica
dell'accessibilità dei siti internet, nonché i programmi di valutazione
assistita utilizzabili a tale fine.
Presso il CNIPA (Centro Nazionale
per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) è stata insediata una
commissione presieduta dal Prof. Pierluigi Ridolfi che ha messo a punto uno
studio che può essere considerato quale Bozza di Regolamento per la
Legge Stanca.
Il 30 Luglio 2004 la Commissione ha
pubblicato una seconda versione del Regolamento stesso, la
quale tiene conto dei suggerimenti e dei commenti pervenuti dall'uscita
della prima versione (maggio 2004) alla pubblicazione della seconda.